PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

      1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che l'ammontare netto sia eguale al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo netto dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate».

      2. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      «L'indennità mensile, la diaria e il vitalizio non possono essere sequestrati o pignorati».

Art. 2.
(Rinunciabilità dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

      1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento è rinunciabile fino al 75 per cento del suo importo.
      2. Il parlamentare può indicare il soggetto o i soggetti cui destinare la quota dell'indennità a cui rinuncia. La Camera di appartenenza piò versare tale quota al soggetto o ai soggetti indicati dal parlamentare.
      3. La rinuncia effettuata ai sensi del comma 1 non comporta diminuzione delle trattenute previdenziali e per l'assistenza sanitaria dall'indennità spettante ai membri del Parlamento.

 

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Art. 3.
(Remunerazioni, indennità e compensi a carico dello Stato).

      1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato remunera i propri dipendenti, i dirigenti, i funzionari, i consulenti, i membri di commissioni e di collegi e i titolari di qualsiasi incarico conferito dallo Stato, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta a qualsiasi altro titolo, a quella netta corrisposta ai magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
      2. Le remunerazioni di cui al comma 1 sono aumentate di 100 euro lordi per ogni funzione, grado o mansione superiore.

Art. 4.
(Compensi per incarichi pubblici).

      1. Al comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «quella del primo presidente» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione netta dei magistrati con funzioni di presidente di sezione».

Art. 5.
(Limite a vitalizi, pensioni e altre indennità assimilabili corrisposti dallo Stato e da altri enti).

      1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato, gli enti statali e gli enti sovvenzionati dallo Stato erogano vitalizi, pensioni o altre indennità assimilabili, anche cumulativamente calcolati, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta a qualsiasi titolo, a quella netta corrisposta ai magistrati in pensione con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

 

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Art. 6.
(Limiti ai finanziamenti pubblici).

      1. Qualsiasi soggetto che riceve finanziamenti pubblici è tenuto, su richiesta degli enti finanziatori o dei singoli componenti dei medesimi enti, nonché dei parlamentari, ad esibire i relativi bilanci e documenti contabili.
      2. I soggetti di cui al comma 1 devono dichiarare l'eccedenza delle retribuzioni, delle remunerazioni, delle indennità e dei compensi erogati, rispetto all'ammontare del trattamento complessivo annuo netto dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
      3. L'ammontare delle eccedenze di cui al comma 2 è riversato a favore degli enti finanziatori di cui al comma 1, che provvedono altresì a diminuire i relativi finanziamenti per una quota corrispondente alle citate eccedenze.
      4. Le dichiarazioni previste dal comma 2 e l'indicazione delle somme di cui al comma 3 devono essere comunicate al Parlamento entro due mesi.

Art. 7.
(Abrogazione).

      1. Il secondo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.